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mercoledì 25 novembre 2009

eolico in Sardegna: linee guida

5.3 Linee guida di inserimento del micro e minieolico nel territorio.
Di seguito si riportano le principali prescrizioni di carattere urbanistico e territoriale, per un corretto inserimento del micro e minieolico:

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1. L’impianto dovrà essere costituito da un solo aerogeneratore;
2. La distanza minima dell’aerogeneratore dalle abitazioni dovrà risultare pari a minimo 4 volte l’altezza della torre, esclusi gli edifici di proprietà del proponente dove la distanza potrà ridursi a 15 metri (nessun limite per il microeolico); il proponente dovrà comunque garantire il rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico, pena il “fermo” dell’impianto;
3. L’allacciamento alla rete elettrica dovrà avvenire esclusivamente in bassa tensione e mediante cavidotto opportunamente interrato;
4. Le macchine di altezza superiore ai 20 metri al mozzo non dovranno essere installate in corrispondenza di rotte migratorie;
5. La distanza dai confini di proprietà dovrà essere almeno pari all’altezza della torre;
6. La distanza da strade di pubblico accesso (comunali, provinciali e statali) dovrà essere al minimo pari al raggio del rotore e dovrà comunque rispondere agli adempimenti normativi in termini di “fasce di rispetto” dalle strutture stradali così come definite da decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 - “Nuovo codice della strada” e s.m.i., nonché dal decreto del Presidente delle Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, - “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e s.m.i.;
7. Qualora poste in prossimità di aeroporti o aviosuperfici, le turbine dovranno essere posizionate all’esterno delle aree di protezione al volo in relazione alla loro altezza ed opportunamente segnalate, anche mediante segnalatori luminosi.
Commento:
L'articolo 1 è un controsenso. Secondo questi signori, è meglio un aerogeneratore grande che 2 o 3 piccoli.

Ref. http://www.archiportale.com/blog/fabio-cinesu/25/11/2009