Pubblichiamo un post di Stefano Capaccioli, dottore commercialista e co-fondatore di assob.it, associazione per lo sviluppo delle tecnologie blockchain –
La Commissione europea ha iniziato una riflessione per migliorare gli interventi di contrasto al terrorismo, di riciclaggio e di evasione fiscale, attraverso una modifica della direttiva (UE) 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio). In tali interventi di modifica, la Commissione ha affrontato il tema delle le valute virtuali e degli exchanger (fornitori di servizi di scambio tra le valute virtuali e valute fiat), coerentemente alla Risoluzione sulle valute virtuali approvata il 25 maggio 2016 in Parlamento Europeo.
L’attenzione è stata posta su alcuni operatori del settore, ed in particolare sull’exchanger, punto di contatto tra ecosistema delle valute virtuali e delle monete a corso legale, che detiene i dati derivanti dagli strumenti di pagamento “tracciati” (bonifico, carta di credito, IMEL, etc.) e quindi già detiene detti dati. Gliexchanger, peraltro, già adottano politiche volontarie di Antiriciclaggio ma tale attività risulta inutile e controproducente se non svolta all’interno di una normativa che permetta poi l’invio di Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS).
LA PROPOSTA
L’analisi con le parti interessate e le istituzioni della Commissione Europea porta a identificare alcuni attori qualificati, cui demandare l’applicazione dei presidi antiriciclaggio, per rintracciare e identificare il contatto tra valute a corso legale e le valute virtuali.
L’analisi con le parti interessate e le istituzioni della Commissione Europea porta a identificare alcuni attori qualificati, cui demandare l’applicazione dei presidi antiriciclaggio, per rintracciare e identificare il contatto tra valute a corso legale e le valute virtuali.
La proporzionalità e la necessità di evitare di costituire un freno all’innovazione ha indotto la Commissione europea a proporre (Testo) di modificare la direttiva(UE) 2015/849 estendendo gli obblighi di identificazione e segnalazione agliexchanger e dei fornitori di wallet di custodia per le valute virtuali.
Gli exchanger sono chiaramente definiti – nuova lettera (g) in cui al punto (3) dell’articolo 2 (1) – come prestatori di servizi impegnati principalmente e professionalmente nel settore dei servizi di cambio tra valute virtuali e valute fiat.
In questa prospettiva, e basando sull’analisi svolta dalla Banca Centrale Europea (Virtual currency schemes – a further analysis) sui regimi di regimi moneta virtuale che distingue tra:
7) Gli exchanger, che offrono servizi di trading agli utenti quotando i tassi di cambio con cui l’exchanger acquisterà / venderà valuta virtuale contro le principali valute (dollaro statunitense, renmimbi, yen, euro) o contro altre valute virtuali. Questi attori, la maggior parte di loro imprese non finanziarie, possono essere sia affiliati agli emittenti o terze parti. In genere accettano una vasta gamma di opzioni di pagamento, quali contanti, bonifici e pagamenti con le altre valute virtuali. Inoltre, alcuni exchangers forniscono anche le statistiche (ad esempio i volumi scambiati e la volatilità), agiscono come fornitori di wallet e offrono servizi (immediati) di conversione ai commercianti che accettano le valute virtuali come metodo alternativo di pagamento.
8) Le piattaforme di trading, che funzionano come mercati, mettono in contatto gli acquirenti e i venditori di valute virtuali, fornendo loro una piattaforma su cui possono acquistare e vendere tra loro. A differenza degli exchanger le piattaforme di trading non acquistano e vendono in proprio. Alcune piattaforme di trading, come www.localbitcoins.com, danno ai loro clienti la possibilità di individuare potenziali clienti nelle vicinanze.
La proposta tiene conto del fatto che la riservatezza finanziaria potrebbe essere esposta ad alti rischi dato che portafogli e transazioni sono pubbliche per impostazione predefinita, con possibilità di accesso per chiunque e senza alcuna restrizione.
Infatti, nelle note esplicative la Commissione mette in evidenza che: “L’inclusione di piattaforme di Exchange virtuali e di fornitori di Wallet di custodia non risolverà totalmente la questione dell’anonimato collegato alle operazioni in valuta virtuale, dato che grande parte dell’ambiente delle valute virtuali rimarrà anonimo perché gli utenti possono anche effettuare transazioni senza utilizzare piattaforme di exchanger o di prestatori di wallet di custodia“.
La proposta considera che per combattere i rischi connessi con l’anonimato, le Unità di Informazione Finanziaria nazionali (FIU) dovrebbero essere in grado di associare gli indirizzi di valuta virtuale con l’identità del proprietario delle valute virtuali. L’emendamento considera come debba essere ulteriormente valutata la possibilità di consentire agli utenti di auto-dichiarare alle autorità designate su base volontaria.
LE CONSEGUENZE
In questo modo, gli exchanger diventano soggetti obbligati ai sensi della direttiva antiriciclaggio, ma la normativa, per certezza, richiede che gli exchanger debbano essere in possesso di una autorizzazione da parte delle autorità nazionali.
In questo modo, gli exchanger diventano soggetti obbligati ai sensi della direttiva antiriciclaggio, ma la normativa, per certezza, richiede che gli exchanger debbano essere in possesso di una autorizzazione da parte delle autorità nazionali.
La stessa regola si applica (nuova lettera h) ai fornitori di wallet che offrono servizi di custodia di credenziali necessarie per accedere alle valute virtuali:
Viene proposta una modifica all’art. 47 (1). Gli Stati membri dispongono chefornitori di servizi di scambio tra le valute virtuali e valute fiat, fornitori di wallet di custodia, i cambiavalute e gli uffici per l’incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a società o trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d’azzardo siano regolamentati.
A tal scopo si definisce la valuta virtuale introducendo una modifica dell’articolo 3 l’aggiunta del punto 18.
“(18) valute virtuali: si intende una rappresentazione digitale di valore che non viene emesso da una banca centrale o da un’autorità pubblica e non necessariamente collegato a una moneta a corso legale, ma è accettato da persone fisiche o giuridiche come mezzo di pagamento e può essere trasferita, immagazzinata o scambiata elettronicamente“.
Questa definizione tiene conto della sentenza C-264/14 della Corte di giustizia Europea che considera bitcoin come semplice mezzo di pagamento, ancorché a fini IVA.
L’ultima modifica nella IV direttiva antiriciclaggio per le valute virtuali consiste nell’aggiunta di un secondo paragrafo nell’articolo 65:
“La relazione è corredata, se necessario, da proposte appropriate, compresa, se del caso, per quanto riguarda le valute virtuali, attribuzioni di poteri per istituire e mantenere un database centrale su cui registrare le identità degli utenti e gli indirizzi dei portafoglio che sia accessibile alle Unità di Informazione Finanziaria, così come le possibilità di autodichiarazione di uso di moneta virtuale”.
Detta proposta costituisce il primo passo legislativo della Unione Europea nel mondo delle criptovalute e dei bitcoin, indicando una strada per la creazione di un quadro legislativo che i paesi dovranno completare.
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2016/07/08/bitcoin-e-antiriciclaggio-i-primi-passi-delleuropa-per-un-quadro-legislativo/?uuid=A4BhTHO0