Gli Smart contract sono un'evoluzione del protocollo Bitcoin in cui, al ricorrere di
una condizione informaticamente verificabile, il sistema esegue in via automatica una
determinata prestazione. Si tratta di un modello che è ancora in larga parte da definire
ma che de jure condendo si rivela particolarmente interessante. L'obiettivo comune di
informatici e giuristi all'opera su questa stimolante fattispecie consiste nell'individuazione di uno strumento, utilizzabile nella vita quotidiana, che risponda sia alle esigenze di completezza dell'ordinamento giuridico che a quelle matematiche del sistema binario. In altre parole, lo scopo della ricerca comune è di verificare se il giudizio ipotetico - prescrittivo (se c'è A ci deve essere B) tipico delle norme giuridiche possa essere applicato a un target di analisi molto particolare: la scrittura di un codice informatico che renda self-executing alcune clausole contrattuali, risolvendo in radice dei problemi collegati a loro inadempimento.
L'idea di smart contract ha preso forma per la prima volta nel 1997 nei due paper a firma di Nick Szabo Formalizing and Securing Relationships on Public Networks32e The Idea of Smart Contracts33, in cui l'autore prendeva spunto dal sistema di vendita dei distributori automatici per teorizzare il trasferimento di alcuni diritti in esecuzione di un algoritmo. Nel 1998 Nick Szabo formalizzava in un terzo paper intitolato Secure Property Titles with Owner Authority34 i concetti già individuati nei due precedenti lavori. Nello stesso anno Wei Dai esponeva nell'opera B-money35l'idea di un protocollo contrattuale indipendente da attuare in un network non tracciabile fra soggetti
identificati da uno pseudonimo digitale (la chiave crittografica pubblica); il sistema prevedeva lo scambio di messaggi firmati digitalmente e crittografati e la predeterminazione delle regole di enforcement36.
Pur nelle differenze logiche fra le due opere, gli schemi teorizzati dai due autori
appaiono idonei ad esiti self-enforcing di quelle clausole che, essendo giuridicamente
eseguibili, consentano altresì un'idonea determinazione computazionale.