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martedì 18 febbraio 2014

Ritenuta del 20% sui bonifici provenienti dall'estero - in vigore dal 1° febbraio

Il primo febbraio è entrato in vigore in Italia un provvedimento che prevede il prelievo del 20% dai bonifici in arrivo dall’estero e indirizzati ai conti correnti italiani.

La ritenuta d’acconto è automatica e spetta al contribuente dimostrare che le somme non hanno natura di “compenso reddituale” per chiedere la restituzione dell’imposta.

Le banche, come spiegava nei giorni scorsi Il Sole 24 Ore, sono obbligate dal primo febbraio ad applicare la maxi ritenuta sui bonifici esteri da destinare all’erario.

Il prelievo è frutto della decisione di considerare ogni flusso di denaro proveniente dall’estero e diretto a persone fisiche italiane come una componente reddituale imponibile.
Si tratta quindi di una vera e propria trattenuta, che non viene applicata solo nel caso in cui il contribuente dimostri che l’importo non ha connotazione reddituale, ma è per esempio destinato alla restituzione di un prestito o alla donazione di denaro.

La dimostrazione che non si tratta di una componente reddituale, però, spetta al contribuente. E il meccanismo è tutt’altro che semplice: prevede infatti che un funzionario della banca ricevi e valuti la dichiarazione di chi chiede la restituzione dell’imposta.
“Il prelievo va in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a meno che il contribuente non attesti, mediante un’autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria – si legge nel testo che annuncia il provvedimento.

Occorre precisare che la ritenuta non si applica alle persone fisiche che ricevono bonifici nell’ambito della propria attività d’impresa o di lavoro autonomo, oppure quando la riscossione non avviene tramite l’intevrento di un intermediario finanziario.

(Fonte : Wall Street Italia.com)