http://mondoelettrico.blogspot.it/2012/08/il-retrofit-elettrico-e-legge-dopo.html
E' legge!
Se giocassimo una partita di rugby potremmo dire di avere fatto meta! 5 punti.
Adesso posizionano l'ovale sul terreno di gioco per il calcio tra i pali per incamerare gli ulteriori 2 punti, per dire che abbiamo definitivamente vinto la partita.
Lo scoglio più duro è stato superato ovvero non occorre più l'assenso del costruttore per la trasformazione di un veicolo tradizionale in veicolo elettrico, uno scoglio che esisteva solo in Italia. I flutti sono ancora schiumosi ma l'arrivo in un porto è mooolto più semplice e agevole di quanto non lo fosse prima della conversione in legge del Decreto Sviluppo.
Resta da far convergere gli sforzi in quello che nell'articolo 17-terdecies definito 'sostegno e sviluppo della riqualificazione elettrica' dove viene demandata prossimamente l'emanazione di un Decreto Ministeriale che stabilisca norme specifiche per la trasformazione del motore dei veicoli, volta a renderlo ad esclusiva trazione elettrica. La norma si applica ai veicoli a due e tre ruote; ai veicoli a quattro ruote per il trasporto di persone con non più di 8 posti a sedere, oltre quello del conducente, ed ai veicoli per il trasporto merci di massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.
Credo che nessuno possa togliere il merito ad Eurozev.org di avere avuto un ruolo storicamente fondante, principale e trainante che ha permesso il raggiungimento dell'obiettivo conquistato oggi.
Già che siamo, dovendo calciare l'ovale tra i pali per incamerare altri due punti, Eurozev.org si permette di suggerisce, per velocizzare la burocrazia, le norme specifiche per la trasformazione del motore dei veicoli, volta a renderlo ad esclusiva trazione elettrica, da inserire nel Decreto ministeriale di cui sopra.
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Le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore limitatamente alla trasformazione dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 ed N1 in veicoli elettrici, intendendo per veicolo elettrico un veicolo la cui trazione sia ottenuta esclusivamente mediante un motore elettrico di qualsiasi tipo alimentato da batterie di qualsiasi tipo, e per batteria un dispositivo che accumuli energia elettrica e reversibilmente la ceda, sono consentite (senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo come è, stabilito nel testo di legge approvata e) senza una visita e una prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) i componenti elettrici devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle norme tecniche stabilite dal Comitato elettrotecnico italiano, l'ente riconosciuto dallo Stato italiano e dall'Unione europea alla normazione tecnica nei settori elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni; le modifiche elettriche e meccaniche devono comunque rispettare la regola dell'arte della trazione elettrica e della tecnica automobilistica;
b) il peso massimo a pieno carico e la potenza del motore elettrico del veicolo trasformato non devono essere superiori a quelli del veicolo omologato circolante antecedentemente alla trasformazione; la distribuzione spaziale delle masse comprimibili deve essere mantenuta con l'approssimazione del 30 per cento, quella delle masse incomprimibili entro il 15 per cento; forme e profili esterni non possono essere variati;
c) il rispetto delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) è certificata da apposita relazione, redatta e realizzata in conformità alla norma CEI-02, e in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE ONU, è firmata da ingegnere iscritto all'albo professionale, ed è trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
d) chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportare le modifiche previste nel presente comma, senza che le modifiche stesse siano state realizzate nel pieno rispetto delle precedenti lettere a), b) e c), è soggetto alle sanzioni di cui al comma 4;
e) un veicolo in circolazione trasformato in veicolo elettrico secondo le disposizioni del presente comma, è da considerarsi un derivato del modello originario, inoltre può accedere a tutte le agevolazioni e incentivazioni di natura nazionale, locale, regionale e comunitaria eventualmente vigente o successivamente emanate, riferite a veicoli elettrici.
a) i componenti elettrici devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle norme tecniche stabilite dal Comitato elettrotecnico italiano, l'ente riconosciuto dallo Stato italiano e dall'Unione europea alla normazione tecnica nei settori elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni; le modifiche elettriche e meccaniche devono comunque rispettare la regola dell'arte della trazione elettrica e della tecnica automobilistica;
b) il peso massimo a pieno carico e la potenza del motore elettrico del veicolo trasformato non devono essere superiori a quelli del veicolo omologato circolante antecedentemente alla trasformazione; la distribuzione spaziale delle masse comprimibili deve essere mantenuta con l'approssimazione del 30 per cento, quella delle masse incomprimibili entro il 15 per cento; forme e profili esterni non possono essere variati;
c) il rispetto delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) è certificata da apposita relazione, redatta e realizzata in conformità alla norma CEI-02, e in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE ONU, è firmata da ingegnere iscritto all'albo professionale, ed è trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
d) chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportare le modifiche previste nel presente comma, senza che le modifiche stesse siano state realizzate nel pieno rispetto delle precedenti lettere a), b) e c), è soggetto alle sanzioni di cui al comma 4;
e) un veicolo in circolazione trasformato in veicolo elettrico secondo le disposizioni del presente comma, è da considerarsi un derivato del modello originario, inoltre può accedere a tutte le agevolazioni e incentivazioni di natura nazionale, locale, regionale e comunitaria eventualmente vigente o successivamente emanate, riferite a veicoli elettrici.