Sono sconcertanti, direi, i risultati che si ottengono digitando su Google le parole “nuovo conto energia”: dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 24 agosto 2010 del decreto 6 agosto 2010 , “Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare” , avvenuta a distanza di un mese e mezzo dalla definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, mi aspettavo di vedere se non fiumi di commenti su internet, sicuramente qualcosa in più delle antichità propinatemi dal più diffuso motore di ricerca (che ogni tanto fa cilecca nella restituzione di risultati non propriamente pertinenti con i criteri di ricerca utilizzati), o delle stringate notizie pubblicate dagli operatori del settore, forse ancora con la testa all’effetto melanina, più che a quello fotovoltaico…
Pensate, infatti, che come primo risultato ho trovato addirittura un “articolo” che riguarda il “nuovo-vecchio” conto energia, quello disciplinato dal decreto 19 febbraio 2007, spacciato per nuovo anche in numerosi altri di ricerca (qualche passetto in avanti Google lo deve ancora fare, da questo punto di vista…), e i successivi risultati linkano verso articoli che commentano, brevemente, per la verità, la bozza approvata lo scorso luglio, cui Natura Giuridica ha fatto un rapido cenno prima di partire per qualche meritato giorno di vacanza.
Prima di cimentarmi nel mio quotidiano lavoro di consulente legale ambientale, e di dedicarmi alla gestione del diritto dell’energia in numerosi piccoli comuni del nostro bel Paese, oggi voglio iniziare una disamina a puntate del nuovo conto energia, contenuto nel decreto 6 agosto 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 agosto 2010, che potete scaricare gratuitamente dalle pagine del sito di Natura Giuridica ("Nuovo conto energia").
Il DM 6 agosto 2010 (nuovo conto energia 2010-2013), infatti, pur lasciando sostanzialmente immutate le procedure per l’ottenimento delle tariffe incentivanti, ha, in estrema sintesi:
- introdotto importanti modifiche in relazione alle tariffe e alle tipologie di impianti presi in considerazione, dettando una disciplina “bifasica”, per gli impianti attivati entro il 31 dicembre del 2010, e per quelli attivati in seguito al 1 gennaio 2011;
- dettato nuove ed importanti definizioni, destinate a cambiare un mercato che, dopo l’indiscutibile evoluzione tecnologica fotovoltaica, e alla riduzione dei costi dei componenti e dei sistemi fotovoltaici, è ora che dirotti la maggior parte delle risorse verso sistemi ancora più efficienti ed efficaci, più innovativi.
Cominciamo dalla struttura del decreto 6 agosto 2010 (nuovo conto energia 2010 – 2013), articolata in 5 titoli e, quindi, più complessa di quella del precedente decreto 19 febbraio 2007, che tale divisione non recava.
Dopo le necessarie disposizioni generali, contenenti, fra le altre cose, oltre all’indicazione degli obiettivi e dei limiti massima di potenza elettrica cumulativa, delle procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti e della cumulabilità degli incentivi, anche la nuova ed importante definizione di “sistema con profilo di scambio prevedibile”:
- il titolo II riguarda gli impianti solari fotovoltaici tout court;
- il titolo III concerne gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, mentre
- il titolo IV è dedicato agli impianti a concentrazione, quelli che sono composti principalmente “da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata tramite sistemi ottici su celle fotovoltaiche, da un gruppo o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori”;
- il titolo finale, il V, oltre all’elenco dei compiti dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, al sistema di verifiche e controlli e il monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione, contiene interpretazione e aspetti di dettaglio di alcune disposizioni del conto energia del 2007 (in particolare, l’art. 20 del nuovo conto energia 2001-2013 specifica il significato di “impianto con moduli al suolo”, “pergole”, “pensiline”, “tettoie”, “serre fotovoltaiche”, “impianti ad inseguimento”, “frangisole”) e una disposizione volta a regolare il regime autorizzatorio della costruzione e dell’esercizio di impianti e opere connesse i cui moduli fotovoltaici sono collocati su edifici, e non ricadono nelle fattispecie di cui all’art. 11, comma 3, del D.Lgs n. 115/08.
Ma procediamo con ordine.
La ratio principale del nuovo conto energia è quella di ridefinire le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio a partire dal prossimo anno, tenendo conto dell’andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici, oltre che del monitoraggio della diffusione della tecnologia fotovoltaica nel nostro paese, e di quello relativo allo sviluppo tecnologico della stessa.
Dopo l’iniziale “manica larga” con cui gli incentivi (tariffa incentivante per il fotovoltaico) sono stati elargiti a partire dal 2005, senza peraltro che a tale “spreco” di risorse pubbliche – assistenzialismo, secondo alcuni – si accompagnasse una politica energetica ed industriale di ampio respiro, degna di questo nome, sembra che il nostro legislatore abbia deciso di:
- investire di più sulle innovazioni tecnologiche, diminuendo i cordoni degli incentivi a pioggia (di per sé, un fatto positivo), del tutto disancorati e avulsi da un contesto di seria pianificazione (di per sé, un fatto estremamente negativo);
- promuovere anche maggiori livelli di efficienza energetica, in un contesto in cui, finora, il dicktat era “produrre più energia” e basta, non consumarne di meno e meglio…
Numerosi, infatti, sono i riferimenti:
- alle tecnologie innovative da utilizzare nella costruzione/realizzazione di impianti fotovoltaici (integrati) con tecnologie innovative (cioè, gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate nell’allegato 4, sulle quali ci soffermeremo nelle prossime “puntate” che Natura Giuridica ha deciso di dedicare al nuovo conto energia), al fine di valorizzare gli interventi che realmente promuovono l’integrazione architettonica, e
- ai premi per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia, all’importanza di un contenuto consumo energetico in edilizia.
Come ho accennato, il decreto 6 agosto 2010 (“Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato in G.U. n. 197 del 24 agosto 2010) ha previsto una disciplina “bifasica”: il nuovo conto energia, in sintesi, detta disposizioni per quegli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre di quest’anno, da un lato, e per quelli che lo faranno in data successiva.
Come funziona il nuovo conto energia?
Nella prossima puntata, Natura Giuridica vi illustrerà il nuovo sistema definitorio, le tipologie di impianti fotovoltaici considerati nel nuovo conto energia, con particolare riferimento agli impianti solari fotovoltaici: nel prosieguo, invece, approfondirò l’importante e strategico tema degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e di quelli a concentrazione.